1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, un ulteriore indennizzo, consistente in un assegno mensile vitalizio di importo pari a quattro volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1992. Se il soggetto di cui al primo periodo è minore di età o incapace di intendere e di volere, l'assegno mensile vitalizio è interamente corrisposto ai congiunti conviventi che lo assistono continuativamente.
2. L'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo, compete, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai quali non è stata assegnata la categoria dalla competente commissione medico-ospedaliera prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
3. Ai congiunti che hanno prestato assistenza continuativa a soggetti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più in vita è corrisposto un assegno una tantum pari a 25.000 euro. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, causato da complicanze derivate dalla somministrazione di sangue infetto, i congiunti di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a ricevere un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque