Art. 1.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, un ulteriore indennizzo, consistente in un assegno mensile vitalizio di importo pari a quattro volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1992. Se il soggetto di cui al primo periodo è minore di età o incapace di intendere e di volere, l'assegno mensile vitalizio è interamente corrisposto ai congiunti conviventi che lo assistono continuativamente.
      2. L'ulteriore indennizzo di cui al comma 1 del presente articolo, compete, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, ai quali non è stata assegnata la categoria dalla competente commissione medico-ospedaliera prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
      3. Ai congiunti che hanno prestato assistenza continuativa a soggetti di cui al comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono più in vita è corrisposto un assegno una tantum pari a 25.000 euro. In caso di decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, causato da complicanze derivate dalla somministrazione di sangue infetto, i congiunti di cui al primo periodo del presente comma hanno diritto a ricevere un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque

 

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rate annuali di uguale importo. Ai fini del presente comma, in caso di più congiunti che hanno prestato assistenza, si applica il seguente ordine di priorità: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
      4. Gli importi degli assegni previsti dal presente articolo sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati.